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A 2150 gradi Farenheit fonde la ghisa
anno 9 - gennaio marzo 2000 - n. 1
Direttore Antonio Aldrighetti Direttore Responsabile Enzo Righetti Redazione Bruno Deola, Gianguido Carraro Coordinamento Maria Luisa Perini
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di Bruno Deola, Segretario Generale Fim Cisl BL
CARO ISCRITTO/A
Caro Iscritto/a come ricorderai l'anno scorso la FIM CISL ha offerto gratuitamente l'assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi (730-UNICO) a tutti quelli che hanno contattato gli operatori sindacali della categoria Metalmeccanici o i propri delegati aziendali. E' stata una iniziativa molto apprezzata dai numerosi aderenti alla nostra organizzazione sindacale ed è quindi mia intenzione ripeterla anche per quest'anno invitandoti fin da ora a contattare i delegati Fim-Cisl della tua azienda o a telefonare ai numeri 0437-212807 o al cellulare 0348-2306212 per avere ulteriori informazioni a riguardo. Ti ricordo che questa opportunità ha lo scopo di differenziare sempre di più l'iscritto dal non iscritto in quanto sono consapevole che la quota associativa annua ha assunto una certa entità. A tal proposito l'adesione alla Fim-Cisl non deve essere vista solo ed esclusivamente uno scambio di convenienze, quindi, fatti quattro conti, decidere se iscriversi o meno, ma ci si deve associare consapevoli di far parte di una organizzazione sindacale, la Cisl, che ha fondato le sue radici su alcuni valori fondamentali quali la solidarietà e l'autonomia di idee che da sempre la contraddistinguono. I servizi che vengono offerti (ETSI, ADICONSUM, SICET, INAS, UFFICIO VERTENZE, E CAAF) devono essere visti come una cornice che abbellisce un quadro già splendido. Certo comunque che tale iniziativa è da te condivisa e gradita, ti invito cortesemente a divulgare questa opportunità anche ai tuoi colleghi di lavoro cosicché possano iscriversi alla Fim-Cisl rafforzandoci. Colgo l'occasione per comunicarti alcune novità fiscali dell'anno 2000 e la documentazione necessaria per la compilazione del MOD. 730 e UNICO.
NOTIZIE FLASH
SULLE PRINCIPALI NOVITÀ' DEL 730/2000
Si può compilare il modello 730 anche per minori o persone incapaci.
Il termine per la presentazione del modello 730 ad un CAAF è fissato al 31 maggio 2000.
Riduzione dell'aliquota sull'acconto IRPEF, passa dal 98% al 92%
I titolari di reddito da fabbricati derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze hanno diritto ad una deduzione di lire 1.800.000 (in precedenza la deduzione era di lire 1.100.000).
La deduzione comunque non può eccedere l'ammontare del reddito dovuto dal fabbricato adibito ad abitazione principale.
I titolari di contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale, stipulati o rinnovati nel rispetto della disciplina della legge 431/98 usufruiscono di una ulteriore detrazione rapportata al reddito complessivo:
fino a lire 30.000.000
detrazione di lire 640.000
oltre lire 30.000.000
detrazione di lire 320.000
oltre lire 60.000.000
nessuna detrazione
Detrazione su spese funebri, l'onere detraibile passa da 1.000.000 a 3.000.000
LE RITENUTE FISCALI
Sono la quota di retribuzione che il lavoratore deve versare allo Stato a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF. Le ritenute si calcolano sull'imponibile fiscale cioè sul totale della paga lorda al netto dei contributi previdenziali (9,19%) secondo fasce di reddito.
Fino a 15 milioni 18,5%
da 15,1 a 30 mln 25,5%
da 30,1 a 60 mln 33,5%
da 60,1 a 135 mln 39,5%
oltre 135 mln 45,5%
In tale modo si determina la cosiddetta imposta lorda. A questa somma si applicano le detrazioni d'imposta.
L'Addizionale Regionale e Comunale IRPEF
Lo stato ha delegato alle regioni la riscossione dello 0,5% dell'IRPEF versato dai lavoratori che viene trattenuto in busta paga con la voce "addizionale regionale". Inoltre viene delegato ai comuni di residenza dei lavoratori, la possibilità di applicare una addizionale comunale fino al massimo dello 0,2% del reddito. Queste quote verranno trattenute per 11 mesi dal gennaio al novembre di ogni anno.

LA NUOVA LEGGE SUI CONGEDI PARENTALI
Congedi parentali: è legge.
Il 22 febbraio scorso la Camera ha approvato in via definitiva la legge sui congedi parentali.
Il 13.3.2000 la pubblicazione sulla G.U. n. 60 della nuova legge n. 53/00 che sarà perciò operativa dalla fine di marzo.
Il provvedimento, che concede ai genitori fino a 11 mesi complessivamente di assenza dal lavoro per seguire i figli fino a 8 anni di età, è stato approvato con lastensione di Polo e Lega. I sì sono stati 210, un solo voto contrario e 139 astenuti.
Le legge dei congedi parentali conclude un percorso alquanto travagliato e iniziato circa tre anni fa.
Risale, infatti, a marzo 1997 la presentazione di una prima bozza di legge da parte del Ministro Livia Turco dal titolo: "Norme per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia", in linea con la Direttiva europea sui congedi n° 96/34/CE del giugno 1996 a sua volta attuativa dellaccordo quadro sui congedi concluso tra UNICE, CEEP e CES il 14 dicembre 1995.
In seguito il testo titolato: "Norme per sostenere la paternità e la maternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia" ha subito un ulteriore ampliamento, inglobando anche gli orari e i tempi della città.
Ecco le novità principali:
- il diritto allastensione facoltativa si estende anche al padre.
- La durata dellastensione è maggiore: sia la madre che il padre potranno chiedere sei mesi ciascuno (per un massimo di dieci mesi complessivi), anche se uno dei due non lavora o non ne ha diritto.
- I padri potranno avere un permesso-premio di un mese se si assenteranno da lavoro per almeno tre mesi.
- Lastensione facoltativa si può chiedere nei primi otto anni di vita del bambino (non più quindi solo nel primo anno).
- Fino ai tre anni del bambino i genitori avranno una indennità pari al 30% della retribuzione mentre dopo i tre anni e fino agli otto verrà garantita solo alle famiglie con redditi bassi.
- In ogni caso, viene riconosciuta la copertura figurativa dei contributi
- Il permesso potrà essere preso anche dai lavoratori dipendenti che abbiano la moglie casalinga o lavoratrice autonoma.
- In caso di malattia del bambino, fino alletà di otto anni, i genitori possono assentarsi, alternativamente, fino a cinque giorni lanno ciascuno.
- In caso di parto prematuro, su richiesta della lavoratrice, laspettativa obbligatoria post-partum, viene allungata sino alla copertura dei 5 mesi.
- In caso di parto plurimo le due ore di permesso giornaliero, fino allanno di vita del bambino, sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre.
- Congedi fino a 11 mesi sono previsti per lattività formativa e per la formazione continua. Ne possono usufruire i lavoratori con almeno cinque anni di anzianità.
- Il trattamento di fine rapporto si potrà anticipare per sostenere le spese dei periodi di astensione dal lavoro.
- Per i figli adottivi valgono le stesse norme di figli naturali.
- Le imprese avranno incentivi se realizzano programmi di flessibilità.
- Le imprese con meno di 20 dipendenti avranno sgravi contributivi del 50% nel caso di assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale in congedo.
- La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi allanno in caso di decesso o di grave documentata infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del/la convivente.
Documenti necessari per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi 730 e UNICO 2000
- Tessera iscrizione al sindacato CISL;
- Copia del mod. 730/99 o UNICO '99;
- Il proprio codice fiscale e quello del coniuge e/o familiari a carico;
- Il CUD (mod 101 o 201) rilasciato dal datore di lavoro, dall'ente pensionistico o per indennità integrative (maternità, disoccupazione, ecc..), indennità INAIL temporanee, indennità Cassa Edile (Ape) qualsiasi altra certificazione relativa a compensi percepiti;
- Cedolini attestanti i redditi delle pensioni estere;
- Certificati relativi ai dividendi;
- Visure catastali per terreni e/o fabbricati, eventuali atti notarili se nel 1999 ci sono stati acquisti e/o vendite, donazioni;
- Copia contratto d'affitto;
- Deleghe attestanti gli acconti versati nel 1999.
ONERI da detrarre e/o dedurre:
- Ricevute delle spese mediche generiche, specialistiche, farmaceutiche, per protesi;
- La documentazione di spese per mezzi necessari alla deambulazione, locomozione, sollevamento, dei soggetti con difficoltà motorie, e spese per sussidi tecnici informatici per portatori di handicap;
- Le quietanze relative ad interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per:
= l'acquisto dell'abitazione principale;
= interventi di ristrutturazione (stipulati nel 1997);
= per costruzione dell'abitazione principale (stipulati nel 1998);
= per ristrutturazione e/o costruzione dell'abitazione principale (stipulati nel 1999 solo se ipotecari);
- Le ricevute dei premi per assicurazione VITA e/o INFORTUNI,
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VOLONTARI;
- Spese per la frequenza di corsi d'istruzione secondaria ed universitaria;
- Erogazioni liberali a favore di movimenti politici, ONLUS, Società di Mutuo Soccorso, Chiesa, Paesi in via di sviluppo;
- Spese funebri;
- Contributi previdenziali obbligatori;
Assegni corrisposti al coniuge separato o divorziato;
Tutta la documentazione relativa alla detrazione del 41% per spese di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili.
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