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A 2150 gradi Farenheit fonde la ghisa
anno 9 - maggio giugno 2000 - n. 2
Direttore Antonio Aldrighetti Direttore Responsabile Enzo Righetti Redazione Mario Brunazzo, Tiziano Zanirato Coordinamento Maria Luisa Perini
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Unesperienza da Raccontare.
Era il Venerdì Santo di questanno, il venerdì prima di Pasqua, e preso da "unimprovvisa smania" di porgere gli auguri (una cosa orribile, ma come si fa)
. stavo entrando, come avevo fatto per anni, dal portone principale della ditta in cui ho lavorato prima di decidere per lattività sindacale a tempo pieno, ma questa volta sia lorario, sia il motivo per cui ero lì, erano insoliti.
Avevo deciso, visto che passavo da quelle parti, che mi sarei fermato per fare gli auguri di Pasqua agli ex colleghi, con cui tante ore al giorno avevo condiviso.
Passo davanti al centralino, saluto limpiegata e senza darle il tempo di rispondere sono su per le scale, ai piani superiori.
Entro in un primo ufficio, saluto, faccio gli auguri e così, come sono entrato, rapidamente esco e minfilo nellampio salone dellufficio posto di fronte.
Un frettoloso giro di saluti, un paio di battute e tutto contento mi avvio verso la porta.
Non era calcolato limprevisto, forse non ci avevo pensato, o forse mai avrei pensato .ma nello stesso istante in cui alzo gli occhi per avviarmi alla scala che mi doveva riportare al piano inferiore, incrocio un grosso dirigente, che a dire il vero mi sembra tanto il "megadirettoregalattico" di fantozziana memoria.
Porgo la mano cordialmente per fargli altrettanti auguri e, doccia fredda, per tutta risposta mi sento dire: "Lo sai che tu qui sopra non puoi più venire".
Non credo che la mia risposta, "Sono solo venuto a fare gli auguri ai miei ex colleghi", sia stata sufficientemente esauriente, tanto è vero che a distanza di qualche tempo vengo a sapere che la cosa aveva avuto un seguito a dir poco inatteso.
Infatti, il direttore aveva successivamente comunicato che nessuno avrebbe più dovuto farmi entrare negli uffici, se non in quelli predisposti a ricevere persone "esterne".
Mi sono chiesto per giorni il motivo di tanto accanimento, nessuna risposta mi sembra degna di nota.
Posso riportare solo la sensazione che ho avuto, e nonostante possa capire che si debba essere ligi al dovere, non posso nascondere di essermi sentito trattare come un ladro.
La sensazione è il motivo per cui ho voluto raccontare questesperienza e non è intesa a criticare un fatto che di per se non merita commenti, ma a dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che tutti abbiamo dei limiti, anche alcuni grandi dirigenti dazienda, che non solo per il fatto che sono lì, devono essere considerati dei padri eterni.
Panarella Nicola della Fim-Cisl di Rovigo
LE NUOVE CONTRIBUZIONI A COMETA
In data 4 ottobre 1999 è stato raggiunto l'accordo che definisce le modalità applicative di quanto concordato, per la previdenza complementare, nel Contratto Nazionale di lavoro del 8 Giugno 1999.
Questa intesa prevede che a partire dall' 1.1.2000 la contribuzione a carico dell'azienda passerà dall'1% all'1,2% delle retribuzione convenzionale.
Mentre la quota del TFR per i lavoratori assunti prima del 23.4.1993 passerà automaticamente dal 18% al 40% del TFR stesso.
Per quanto riguarda il contributo del lavoratore, l'accordo realizza alcune prime forme di flessibilizzazione della contribuzione, che potranno liberamente essere scelte da ciascun aderente a COMETA.
Ogni iscritto potrà optare se passare ad una contribuzione dell' 1,24% o del 2% della retribuzione utile per il TFR. Tale scelta potrà essere fatta entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Inoltre sempre dall' 1.1.2000, il contributo minimo a carico del lavoratore passerà automaticamente dall' 1% all' 1,20% della retribuzione convenzionale.
Per quei lavoratori che avevano già scelto il contributo massimo dell'1,24% sulla retribuzione utile per il TFR, ci sarà ladeguamento automatico al 2% della stessa retribuzione a partire dall'1.1.2000 salvo che l'interessato non comunichi per iscritto all'azienda, - entro il 30.11.99 con effetto 1.1.2000 o entro il 28.2.2000 con effetto 1.4.2000 - di voler rimanere alla contribuzione dell'1,24%.
Questa doppia possibilità varrà soltanto per quest'anno in conseguenza delle variazioni determinate dal nuovo CCNL; successivamente varrà la data del 30 novembre come data utile per poter innalzare la contribuzione a COMETA dall'anno successivo.
Su questo tema della flessibilizzazione della contribuzione, si è comunque deciso di ritornarci, dopo l'emanazione del nuovo regime fiscale sulla previdenza complementare (delega Visco) che, quasi certamente, innalzerà il tetto del 2% di esenzione fiscale sulla retribuzione annua lorda.
Si è inoltre definito l'obbligo per le aziende di affiggere fotocopia del bonifico trimestrale a COMETA. Questo, ovviamente non risolve i problemi di controllo sui versamenti in corso d'anno, ma contribuisce a far aumentare la trasparenza sull'insieme di COMETA.
Cogliamo inoltre l'occasione per informarvi che entro il 31 marzo 2000, COMETA invierà a ciascun aderente il rendiconto della propria posizione relativamente al 1999. Insieme a questo, ciascun aderente riceverà un opuscolo illustrativo dei suoi diritti o dei suoi doveri e riceverà inoltre la PASSWORD personale attraverso cui potrà accedere alla propria posizione sul sito INTERNET di COMETA.
EDITORIALE DELLA SEGRETERIA FIM DI ROVIGO
"Si possono percorrere milioni di chilometri senza imparare nulla dalle genti appena sfiorate.
Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare chiunque abbia una storia da raccontare."
E TEMPO DI PROPOSTE
In molte realtà provinciali e regionali italiane, vi sono categorie della CISL che donano il loro tempo e le loro disponibilità economiche, per attivare diverse forme di solidarietà.
Abbiamo visto province della nostra regione raccogliere fondi, per gestire con propria organizzazione attività di lavoro in paesi del terzo mondo, per costruire acquedotti in luoghi dove lacqua magari cè ma non è facilmente utilizzabile dalle popolazioni del luogo.
Lattività di volontariato in questi casi è stata fervente e vincente. Non ci si è chiesto se valeva la pena di farlo, lo si è fatto e basta, non si è chiesto in modo critico che destinazioni avessero preso i soldi. Questi sono stati gestiti direttamente dalla FIM territoriale e dai volontari che hanno voluto far parte del progetto, e una volta raccolti i fondi tutti hanno potuto riscontrare come fosero stati utilizzati.
Tale attività ha avuto, a mio avviso, principalmente tre componenti che ne hanno permesso la buona riuscita.
A) La voglia di fare sindacato nel senso più ampio del termine.
B) La fiducia per chi stava lavorando sodo, ad un progetto di non facile compimento.
C) La possibilità di contare su unorganizzazione che non aveva nessuno scopo diverso da quello che si era prefissato.
A) Fare sindacato vuol anche dire essere coscienti che non esistono solo i problemi più vicini e di tutti i giorni. Esistono condizioni in cui non cè più un solo interlocutore (il padrone), ma ci si deve rapportare con problematiche che superano il normale confronto tra uomini, in questi casi risulta facile fare retorica ma molto più difficile attivarsi realmente.
B) Nel momento in cui sinstaura tra più persone un sentimento di fiducia reciproca, non esistono più dubbi su quello che si sta facendo, la coesione è tale per cui ognuno spinge laltro a non mollare. Svaniscono incertezze e remore, diffusissime nella società moderna, che tendono a far sopravanzare al senso di solidarietà un atteggiamento fortemente critico, sufficiente (secondo alcuni) ad evitare ogni forma daiuto verso chi ne ha bisogno. Sinnescano, pertanto, riferimenti ad altre situazioni (vedi terremoti e missioni arcobaleno), che sono prese ad esempio, tanto sistematico quanto distruttivo, nei confronti di qualsiasi attività proposta.
C) Contare su unorganizzazione è un vantaggio notevole, per diversi aspetti, tra cui:
- la capacità di attraversare in modo capillare il territorio e quindi trasmettere le informazioni rapidamente,
- la capacità di dare assistenza in modo professionale per tutti i problemi burocratici, fiscali, ecc., che possono di volta in volta nascere,
- la capacità di fare gruppo.
Se poi lorganizzazione ha la caratteristica di credere fino in fondo a ciò che si fa il quadro è completo.
La FIM crede in questi aspetti e per questo da anni persevera in attività che mettono in primo piano le necessità delle popolazioni più meno abbienti.
Come FIM di Rovigo sarà nostro impegno esserci e partecipare a future iniziative, perché per noi fare solidarietà non è ancora diventato sinonimo di vergogna.
Panarella Nicola
della Fim-Cisl di Rovigo
LEGGE 8 MARZO 2000, n° 53.
- Sintesi dei principali contenuti--
CAPO I-- Principi generali (artt. 1-- 2)
* Si definiscono le finalità generali:
- Congedi per genitori ed estensione di tutele ai genitori con figli handicappati
- Congedi per formazione
- Tempi delle città e per la solidarietà
* Si prevedono campagne di informazione di concerto con il Ministero del Lavoro
CAPO II-- Congedi parentali, familiari e formativi (artt. 3-- 4-- 5-- 6-- 7-- 8)
* Vengono modificate norme della legge di maternità (armonizzandole anche con quelle della legge di parità 903/77 e della legge 104/92) definendo durata, condizioni per lutilizzo dei congedi, copertura retributiva e previdenziale.
* Si definiscono congedi per formazione continua e permanente
Per semplificare si inseriscono qui alcuni articoli previsti al capo IV (artt, 11-- 12-- 13 relativi al parto prematuro e al genitore padre) raggruppando il tema congedi in 6 parti:
1. congedo per aspettativa obbligatoria
2. congedo per aspettativa facoltativa
3. congedo per malattia del bambino e periodi di riposo
4. congedi per altri eventi e cause particolari
5. congedi per formazione
6. retribuzione e coperture previdenziali nei periodi di congedo
1) aspettativa obbligatoria:
* Permane laspettativa obbligatoria di 5 mesi per la lavoratrice madre
* A facoltà della lavoratrice, e se ricorrono alcune condizioni, laspettativa obbligatoria può decorrere dallottavo mese (quindi 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo)
* In caso di parto prematuro, su richiesta della lavoratrice, laspettativa obbligatoria post parto viene allungata, sino alla copertura dei 5 mesi
Il padre può utilizzare laspettativa obbligatoria nei primi tre mesi dalla nascita del figlio per morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo con estensione del divieto di licenziamento fino a 1 anno di vita del bambino
2) Aspettativa facoltativa:
* Innanzi tutto il congedo è usufruibile fino a 8 anni di vita del bambino, in modo sia continuo che frazionato
* Spetta ad un genitore anche se laltro non ne ha diritto (esempio: genitore padre con madre casalinga o lavoratrice autonoma)
* Per ciascuno dei genitori individualmente il congedo massimo e di 6 mesi
* Se ne usufruiscono ambedue i genitori il limite massimo del congedo è di 10 mesi, ma nel caso sia il padre ad utilizzarlo per almeno 3 mesi tale limite è elevato a 11 (si incentiva quindi lutilizzo da parte del padre attraverso una sorta di permesso-premio aggiuntivo di un mese)
* Il congedo è comunque di 10 mesi in caso di un solo genitore
* Il congedo spetta anche ai genitori adottivi o affidatari. Se il bambino ha unetà compresa fra i 6 e i 12 anni è utilizzabile nei primi 3 anni di ingresso in famiglia.
3) Malattia del bambino e periodi di riposo:
* Per malattia del bambino fra i 3 e gli 8 anni ciascun genitore può assentarsi, alternativamente e dietro presentazione di certificato medico, per un massimo di 5 giorni annui. Il ricovero del bambino interrompe il periodo di ferie
* Le due ore giornaliere di riposo sono estese al padre:
- Se unico affidatario
- In alternativa alla madre
- Se la madre non è lavoratrice dipendente
* In caso di parto plurimo le due ore giornaliere di riposo fino allanno di vita del bambino, sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre
4) Congedi per altri eventi e cause particolari
Definisce possibilità di permessi per altri motivi, in particolare:
* Congedi retribuiti di tre giorni lavorativi allanno per decessi o grave infermità di coniuge/convivente e parenti entro il secondo grado
* Possibilità di richiedere per gravi e documentati motivi familiari un congedo non retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni, senza copertura previdenziale, ma con la possibilità di riscatto o versamento volontario.
5) Congedi per la formazione:
Si amplia la possibilità di congedo per periodi di formazione professionale e continua.Il datore di lavoro può non concederlo o differirlo nel tempo per comprovate esigenze organizzative, ma dovrà essere la contrattazione a stabilire casistiche e ulteriori modalità di fruizione.
* Durata massima 11 mesi non retribuiti nellarco della vita per completamento della scuola dellobbligo e conseguimento di diploma, laurea, e altre attività formative
* È necessario avere almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda
* È prevista la conservazione del posto di lavoro
* Il periodo non è cumulabile con ferie, malattia, altri congedi
* La contrattazione collettiva nazionale o decentrata definirà quantità e modalità per la partecipazione anche alla formazione continua, ai sensi dellart. 17 L. 196/97.
6) Retribuzioni dei congedi e coperture previdenziali:
Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi, i congedi hanno le seguenti condizioni retributive e previdenziali:
* Aspettiva obbligatoria: 80% della retribuzione
* Aspettiva facoltativa:
- Fino ai tre anni di vita del bambino: 30% della retribuzione con un massimo di 6 mesi complessivi per ambedue i genitori, coperto da contribuzione figurativa.
- Da 3 a 8 anni di vita del bambino: 30% se il reddito individuale dellinteressato non è superiore a 2,5 volte il minimo pensionistico. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa per un certo limite con possibilità di riscatto.
* Per i congedi relativi alla malattia del bambino (5 giorni annui per madre e padre):
- Fino ai tre anni di vita del bambino: non vi è retribuzione ma i periodi sono coperti da contribuzione figurativa
- Dai 3 agli 8 anni: non vi è retribuzione e la copertura vale fino ad un certo limite ma vi è la possibilità di riscatto.
* Congedo per morte o grave malattia e infermità: retribuzione al 100% coperto da contribuzione
* Congedi per formazione: non retribuiti
N.B.: Per agevolare la fruizione dei congedi è prevista la possibilità di anticipo della liquidazione per i congedi non retribuiti, sia parentali che per formazione continua.
Verranno stabilite specifiche norme per i dipendenti della pubblica amministrazione.
CAPO III-- Flessibilità di orario (artt. 9)
* Si definiscono incentivi alle imprese che applicano accordi contrattuali di azioni positive finalizzate alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, con priorità per genitori con figli sino a 8 anni (fino a 12 se in adozione/affidamento), per:
- Orari e/o forme di prestazioni lavorative quali:
- Part Time reversibile
- Orario flessibile in entrata e uscita
- Banca ore
- Telelavoro e lavoro a domicilio
- Turni agevolati e orario concentrato
* Programmi di formazione per il reinserimento dopo i congedi
* Progetti per la sostituzione temporanea dei titolari di impresa o lavoratore autonomo che utilizzano i congedi.
A partire dal 2000, lo stanziamento-- a valere sul Fondo per lOccupazione-- è di 40 miliardi annui, di cui 50% per imprese fino ai 50 dipendenti.
CAPO IV-- ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e paternità
(artt. 10-- 11-- 12-- 13-- 14-- 15-- 16-- 18)
Oltre alle norme sul parto prematuro, astensione obbligatoria flessibile e astensione del genitore padre (già inserite sopra) si definiscono altri strumenti per agevolare il congedo parentale, rendendo più semplice e vantaggiosa la sostituzione attraverso:
* La possibilità di assumere un mese prima il lavoratore/lavoratrice a termine che sostituisce quello/a in congedo
* Uno sgravio contributivo del 50% alle aziende fino a 20 dipendenti per assunzione a termine in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo (entro lanno di vita del bambino o entro 1 anno dallingresso in famiglia)
CAPO V-- Modifiche alla legge 5.2.1992 n°104 (artt. 19 - 20)
Per genitori di figli portatori di handicap sono estese alcune norme previste dalla L.104/92
* I permessi previsti mensilmente sono coperti da contribuzione figurativa
* Sono estesi anche per il figlio handicappato non convivente e per ambedue i genitori.
CAPO VI-- Norme finanziarie (artt. 21)
* Oltre ai 30 miliardi previsti per lart.7 (formazione continua) e i 40 miliardi dellart. 9 (misure a sostegno della flessibilità di orario) sono previsti complessivamente altri 298 miliardi annui di finanziamento mediante autorizzazione di riduzione di spesa su 2 capitoli (art. 4 L. 20 marzo 1998, n° 52 concernente il Fondo per loccupazione e art. 1 L. 28 agosto 1997 n° 285)
* Per la costituzione del "Fondo per larmonizzazione dei tempi delle città" previsto al Capo VII - sono previsti, a decorrere dal 2001, ulteriori stazionamenti fino 15 miliardi annui, da ripartirsi tra le regioni
CAPO VII-- Tempi delle città (artt. 22-- 23-- 24-- 25-- 26-- 27 - 28)
è la parte dedicata allarmonizzazione degli orari nelle città, finalizzate alla conciliazione e alla promozione delluso del tempo per fini di solidarietà sociale.
* Le regioni, qualora non abbiano già provveduto, dovranno legiferare norme quadro per il coordinamento da parte dei comuni di orari commerciali, orari dei servizi e degli uffici pubblici
* I comuni dovranno definire un piano territoriale degli orari e dovranno dotarsi di responsabilità sulla partita di tempi e orari. Per i comuni sotto i 30.000 abitanti sono previste forme consortili
* Per la definizione del piano è istituito un tavolo di concertazione
* Si definiscono indicazioni per gli orari di apertura allutenza della pubblica amministrazione, in una logica di maggiore fruibilità di tali uffici e servizi
* Viene istituito un Fondo per larmonizzazione dei tempi delle città.
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