2150 farenheit n.3 99 pagine regionali
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A 2150 gradi Farenheit fonde la ghisa
anno 8 - maggio giugno '99 - n. 3

Direttore Antonio Aldrighetti Direttore Responsabile Enzo Righetti Redazione Bruno Deola, Gianguido Carraro Coordinamento Maria Luisa Perini

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UN CONTRATTO ANCHE PER GLI IMPIEGATI
di Lorenza Leonardi, Segretaria Fim Cisl Veneto

L'accordo firmato in questi giorni per i metalmeccanici ha portato a casa misure contrattuali che stabiliscono due importanti risultati di principio nel promuovere una cultura del lavoro che faccia perno sulla "persona" ed una struttura del lavoro come "bene partecipabile".
Pensiamo agli interventi previsti in materia di orari di lavoro.
L'estensione del part time, l'istituzione della Banca ore e la possibilità per lavoratori/ci di versare in questo istituto parte dello straordinario per recuperarlo poi in riposo, per studio, per lavori di cura o altro; l'abbassamento degli anni di anzianità per accedere all'aspettativa dal lavoro sempre per ragioni legate ai fabbisogni individuali di tempo libero; sono solo alcuni interventi che aprono una nuova strada nella sfera dei diritti individuali delle persone.
Soprattutto in settori innovativi ad alto know - how e ad intense polivalenze delle professionalità dove si appiattiscono le gerarchie e si destandardizzano le organizzazioni del lavoro, prevedere un maggiore investimento sulle persone e sulle loro conoscenze rappresenta una tappa importante per il nostro sistema contrattuale.
Sempre di più oggi, anche nei nostri settori, l'impresa diviene un punto di passaggio all'interno del territorio e le persone che vi lavorano detengono ormai la titolarità dei loro saperi e delle loro competenze.
Recentissimi dati emersi da una indagine promossa dalla Fim sugli impiegati e tecnici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, evidenziano che il 55% di questi lavoratori fanno sino a 10 ore mensili di straordinario ed il 29% ne fa fino a 20 ore.
Conseguentemente, l'introduzione della Banca Ore viene percepita per il 64% come strumento di flessibilità che produce un miglioramento della propria vita e del proprio lavoro.
E' chiaro come al centro di questi due piani ci sia la persona con le sue crescenti opportunità di scelta e di progettazione individuali.
Il nuovo contratto prevede, inoltre, l'istituzione di 2 importanti Commissioni a livello nazionale: la Commissione quadri e la commissione sul telelavoro dove produrre politiche e progetti di sperimentazione su tali materie.
Saranno anche previste le Commissioni Paritetiche sulle Pari Opportunità e sulla Formazione nell'impresa madre ed in quelle oltre 2000 dipendenti.
Ci sarà poi un Comitato Pari Opportunità per ogni livello provinciale, dove le donne lavoratrici saranno chiamate a portare idee, specificità e contributi.
Caprioli ci ricorda spesso che esistono bisogni non materiali difficili da rappresentare: ma se noi ascoltiamo la gente e la coinvolgiamo nelle nostre politiche possiamo agire concrete esperienze partecipative.
Rimane un dato ed un impegno rispetto al tema dell'inquadramento professionale per gli impiegati ed i tecnici inevaso da questa vicenda contrattuale.
Gli intervistati della nostra ricerca chiedono al 62% di ridefinire l’attuale forma di inquadramento da troppi anni inadeguata all'evoluzione dei sistemi professionali in azienda.
Ci prendiamo l'impegno come Fim, di promuovere ed incentivare aree ed occasioni di sperimentazione che vadano ad innovare inquadramento e professionalità perché il passaggio da un modello di crescita estensiva ad una crescita qualitativa dovrà rimanere il nostro punto di forza e di differenza competitiva da realizzare nel nord/est.

LO SAPEVATE CHE...
a cura di Antonio Pizzolo

LE FORMULE POSSIBILI OGGI PER LE ASSUNZIONI (Parte prima)

In questi ultimi tempi il legislatore ha approvato diverse norme in materia di promozione dell’occupazione che introducono molte novità. Iniziamo da questo numero la descrizione schematica delle diverse forme di assunzione oggi possibili partendo dalle più conosciute. Nel prossimo numero proseguiremo segnalando le altre nuove forme di assunzione.

A TEMPO INDETERMINATO: il contratto a tempo indeterminato si ha quando non è fissata a priori la durata e riguarda la generalità dei contratti di lavoro. Comunque, prima che il contratto produca ogni effetto, è consentito un periodo di prova durante il quale il contratto può essere rescisso da entrambe le parti in qualsiasi momento.

A TEMPO DETERMINATO: un contratto a tempo determinato deve sempre essere stipulato con un atto scritto in cui appaia l’apposizione del termine. Copia del contratto deve essere sottoscritta dal lavoratore in data anteriore all’inizio del lavoro e deve essere consegnato all’interessato.
Vi è da notare che nel nostro ordinamento non esiste la possibilità di stipulare liberamente contratti a tempo determinato, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Questi casi sono generalmente riferiti a situazioni oggettive di esigenza di copertura provvisoria e temporanea del posto di lavoro.
La casistica del contratto a termine è abbastanza complessa e articolata, preferiamo quindi darvene un quadro schematico:

Vi è da dire che la legge presuppone che un certo contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato salvo che esso possa essere stipulato a tempo determinato solo se ricorrono le eccezioni previste dalla legge. L’onere della prova all’oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l’apposizione del termine al contratto di lavoro, sia l’eventuale temporanea proroga dello stesso termine è a carico del datore di lavoro.
La legge non fissa la durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato tranne in alcuni casi.
La proroga di un contratto a tempo determinato è possibile soltanto in presenza di queste condizioni:

La durata della proroga non può essere superiore alla durata del contratto iniziale.

APPRENDISTATO: per apprendista si intende il lavoratore che, assunto alle dipendenze di un imprenditore, riceve un insegnamento teorico-pratico tale da fargli conseguire la capacità tecnica per diventare un ‘lavoratore qualificato’, utilizzando la sua opera nell’impresa stessa.
Qualunque datore di lavoro, appartenente a tutti i settori di attività e per tutte le categorie, compresi gli impiegati limitatamente alle categorie esecutive e d’ordine, può utilizzare tale forma di assunzione.

Limiti di età: possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n°1 e 2 del regolamento CEE (territori del mezzogiorno ed assimilati). Per il solo settore artigiano è consentita l’assunzione di apprendisti che abbiano compiuto i 15 anni a condizione che abbiano comunque assolto agli obblighi scolastici e l’età sale a 29 anni per qualifiche di alto livello professionale.

Durata: l’apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro e comunque non inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni. I periodi prestati presso precedenti datori di lavoro sono considerati utili per determinare il limite massimo di tirocinio purché non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alla stessa attività.

Estinzione del rapporto : oltre che al compimento del periodo massimo di durata dell’apprendistato stabilito dalla legge e dal termine più breve fissato dai contratti collettivi di lavoro, il rapporto si estingue:

Se a seguito dell’attribuzione della qualifica professionale il lavoratore rimane in servizio il rapporto di apprendistato si trasforma in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di lavoro.

(segue nel prossimo numero di questo giornale)

EBAV: SERVIZI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE
(aggiornato 19/07/99)
A cura di Dino Mantovani

Ci rivolgiamo ai lavoratori artigiani iscritti alla FIM CISL per fornire una importante informazione sui servizi previsti dall'Ente Bilaterale per l'Artigianato Veneto (EBAV).
Tutti i lavoratori dipendenti da aziende artigiane iscritte all'EBAV possono utilizzare i servizi elencati quando ricorrano le condizioni di seguito previste:

SUSSIDIO SCOLASTICO PER I FIGLI MINORI DI ANNI 11:

con minimo 2 o più figli frequentanti l'asilo nido, la scuola materna o elementare, sussidio pari a £. 700.000.
La domanda va presentata entro il 31/12/99

SUSSIDI PER PROTESI:

  1. DENTARIE
    viene rimborsato il 50% della spesa sostenuta dal lavoratore con un massimo erogabile di £. 800.000 per anno.
    Il rimborso riguarda le sole spese relative a protesi dentarie con esclusione delle cure odontoiatriche.
  2. OCULISTICHE ( occhiali lenti a contatto)
    100% della spesa con un massimo di £. 250.000 per anno.
  3. ORTOPEDICHE
    100% della spesa con un massimo di £. 800.000 per anno.
  4. ACUSTICHE
    60% della spesa con un massimo di £. 800.000 per anno
    La domanda va presentata entro 120 giorni dalla data della spesa.

SUSSIDIO PER SPESE MEDICHE

Viene rimborsato il 50% della spesa sostenuta (minimo Lire 200.000) dal lavoratore con un massimo erogabile di £. 250.000 per anno.
Il rimborso riguarda le spese per ticket sanitari - visite mediche specialistiche - esami diagnostici (le spese possono essere cumulate).
La domanda va presentata entro 120 giorni dalla data della spesa.

SUSSIDIO PER FIGLI A CARICO:

viene riconosciuto ai lavoratori con reddito famigliare lordo, relativo all'anno 1998 inferiore a 35 milioni nei casi seguenti;
con un figlio a carico £. 300.000

con due figli a carico £. 600.000

con tre figli o più figli a carico £. 1.000.000.

La domanda va presentata entro il 31/12/99.

SUSSIDIO PER LA PROFESSIONALITA':

Il termine di presentazione delle domande è scaduto il 30/06/99. Il Comitato di Settore dovrà stabilire i criteri di accesso e la scadenza di presentazione delle domande per il 2000.

SUSSIDIO PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:

Viene rimborsato il 50% della spesa sostenuta con un massimo di £. 600.000 per anno. Il partecipante dovrà dare comunicazione preventiva ad EBAV allegando il programma e le date di svolgimento.
Al termine del corso dovrà essere prodotto l'attestato di frequenza. Sull'ammissibilità del contributo decide il Comitato di Categoria.

SUSSIDIO PER SOSPENSIONE DAL LAVORO

Ai lavoratori sospesi temporaneamente per crisi aziendale viene corrisposto un sussidio pari a £.160.000 settimanali (apprendisti £. 115.000) per un massimo di 12 settimane per anno mobile.
L'accertamento dello stato di crisi e la sospensione presuppone un accordo sindacale.
La domanda va presentata entro un mese dall'avvenuta sospensione.

SUSSIDIO AI LAVORATORI LICENZIATI PER CRISI AZIENDALE

Viene erogato un sussidio pari a £.150.000 settimanali (apprendisti £. 100.000) per un massimo di 12 settimane.
La domanda vistata dall'ufficio di collocamento va presentata al termine del periodo di disoccupazione, o al termine delle 12 settimane indennizzabili.

SUSSIDIO CASA

Per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro della prima ed unica casa attraverso l'accensione di un mutuo ipotecario di almeno 30 milioni di lire, viene erogato un contributo pari al 2% del finanziamento, con un massimo erogabile di £. 1.250.000.
Gli importi vengono raddoppiati nel caso in cui il richiedente abbia contratto matrimonio nei due anni precedenti il finanziamento, o lo contragga entro i due anni successivi (o sia convivente di fatto).
La domanda va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo alla stipula del mutuo.

ADEGUAMENTO IMPIANTI DOMESTICI ALLE NORMATIVE

Riguarda l'adeguamento degli impianti elettrici e termoidraulici. Viene erogato un contributo pari al 20% della spesa sostenuta pari ad almeno 1,5 milioni di lire per singolo impianto.
L'importo massimo erogabile è pari a £. 2.000.000 per singolo impianto.
La domanda va presentata entro il 28/02/2000

FAMIGLIE COLPITE DA SFRATTO ESECUTIVO

Ai lavoratori colpiti da sfratto esecutivo regolarmente notificato e che abbiano stipulato un nuovo contratto d'affitto viene erogato un contributo pari a £. 1.500.000.
La domanda va presentata entro 6 mesi dalla firma del nuovo contratto d'affitto.

Altri servizi riguardano:
finanziamento per necessità personali, sussidio ai lavoratori sospesi a causa di calamità naturali, sussidio per l'attivazione di contratti di solidarietà, sussidio per interventi sanitari speciali, sussidio per l'inserimento lavorativo dei disabili, in convenzione con Ulss e Sild, sussidio ai lavoratori con figli minori affetti da patologie gravemente invalidanti.

Per saperne di più su come presentare le domande e sulla documentazione necessaria puoi rivolgerti presso le sedi sindacali della CISL.

VALORE DEL TEMPO E RINNOVO DEL CCNL
di Romano Cappellari, Ricercatore di Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Economia dell'Università di Padova.

L'ipotesi di rinnovo del CCNL rappresenta un altro passo del processo di adeguamento degli orari di lavoro ai cambiamenti in atto nel sistema produttivo e competitivo. Si tratta di un passo prudente, coerentemente con il ruolo giocato dal contratto nazionale nel nostro sistema di relazioni industriali, ma con un significato importante.
Nonostante le discussioni in atto a livello politico, la trattativa ha evitato di cadere nella trappola di perseguire l'obbiettivo di una riduzione generalizzata degli orari, concentrandosi invece sul tema, ben più rilevante per i lavoratori, ma anche per le imprese, della "qualità" dell'orario di lavoro. Le singole unità di tempo, infatti, non hanno tutte lo stesso valore. Per le imprese hanno un valore maggiore quelle che consentono di rispondere alle esigenze del mercato e quindi le ore di lavoro prestate nel momento in cui il cliente richiede il prodotto o il servizio. Per il lavoratore invece le ore di lavoro hanno un costo minore (e quindi specularmente il tempo libero un valore maggiore) quando si armonizzano con le esigenze di carattere personale.

In quest'ottica deve essere letto lo scambio contenuto nell'ipotesi di contratto tra flessibilità (si tratti di orari plurisettimanali o di innalzamento dei tetti degli straordinari) e banca delle ore. L'azienda può infatti comprare delle ore di lavoro che valgono di più perché possono essere collocate nei periodi in cui il mercato le richiede, e il lavoratore riceve in cambio del tempo libero che vale di più perché può, entro certi limiti, essere "speso" in modo coerente con le esigenze individuali.
Descritto così l'accordo sembra prefigurare una sorta di quadratura del cerchio per il problema dell'orario. E' chiaro però che il contratto nazionale può solo indicare la cornice di riferimento per realtà aziendali sempre più diversificate (anche alla luce dell'estensione del campo di applicabilità del contratto ad attività di servizio solo indirettamente legate al settore metalmeccanico inteso in senso tradizionale). La verifica dell'effettiva equità dello scambio rimane affidata alla contrattazione aziendale, che vede crescere di importanza il proprio ruolo. E' possibile cioè trovare a livello di singola azienda soluzioni contrattuali che consentano di massimizzare contemporaneamente il valore per le imprese e per i lavoratori.
Questo non è però per nulla scontato e dipenderà dalla capacità di chi opera nella contrattazione di leggere il contesto sociale e competitivo in cui l'azienda opera e di "inventare" e poi gestire gli accordi più adatti alla situazione specifica senza farsi condizionare da schemi precostituiti. La negoziazione degli orari plurisettimanali e la regolamentazione e implementazione della banca delle ore saranno i primi importanti banchi di prova.
Probabilmente è stata la volontà di far crescere con calma questa capacità di gestire i tempi di lavoro con la contrattazione aziendale (che vanta peraltro già numerose esperienze di successo), oltre alle considerazioni sulla diffusione relativamente limitata dei contratti integrativi e sui rischi di utilizzi opportunistici del contratto, che ha fatto sì che in tema di flessibilità fossero lasciati nel contratto nazionale dei vincoli che in futuro potranno essere attenuati con maggior beneficio tanto per le aziende quanto per i lavoratori.

 

 
TABELLA PAGA SETTORE METALMECCANICO

CONFINDUSTRIA rinnovo ccnl 08/06/99 PERIODO: DA LUGLIO 1999 A MARZO 2000

RETRIBUZIONE MENSILE

LIV. MINIMI
RETRIBUTIVI
INDENNITA’ E.D.R. TOTALE EURO
(£. 1936,27)
AUMENTO
1.711.500 20.000 1.731.500 894,25 27.058
1.839.000 20.000 1.859.000 960,09 31.198
1.977.000 20.000 1.997.000 1.031,36 36.753
2.048.000 20.000 2.068.000 1.068,03 39.346
2.166.000 20.000 2.186.000 1.128,97 43.044
5°S 2.280.000 20.000 2.300.000 1.187,85 47.468
2.441.500 20.000 2.461.500 1.271,26 52.616
2.627.000 115.000 20.000 2.762.000 1.426,45 58.523
Indennità funzione quadro £. 190.000 - N.B. con il rinnovo del ccnl è stata unificata la paga base + contingenza.
Una tantum £. 120.000 erogato con la retribuzione del mese di luglio ‘99

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