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A 2150 gradi Farenheit fonde la ghisa
anno 8 - novembre dicembre '99 - n. 4
Direttore Antonio Aldrighetti Direttore Responsabile Enzo Righetti Redazione Mario Brunazzo, Tiziano Zanirato Coordinamento Maria Luisa Perini
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Conoscere per non rischiare
Dal 1° gennaio 2000
è possibile richiedere allazienda il prospetto della malattia effettuata nellultimo triennio inviando un semplice modulo alla Direzione aziendale.
Entro 20 giorni si riceverà il prospetto
Chiedi al delegato FIM CISL il depliant illustrativo.
E il metodo più semplice e idoneo per ottenere il prospetto
Per il controllo del prospetto rivolgersi alloperatore sindacale o al delegato Fim.
E una iniziativa FIM CISL
Federazione Italiana Metalmeccanici
45100 Rovigo - Via Silvestri, 9 tel. 0425 204221/43 fax 0425 204227
che guardare il cielo in una notte chiara, con una attenzione cosi determinata che tutti gli altri pensieri svaniscono: in quei momenti hai limpressione che le stelle ti entrino nellanima. Simone Weil La FIM CISL di Rovigo augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Non conosco gioia piu grande
LE NUOVE CONTRIBUZIONI A COMETA
In data 4 ottobre 1999 è stato raggiunto l'accordo che definisce le modalità applicative di quanto concordato, per la previdenza complementare, nel Contratto Nazionale di lavoro del 8 Giugno 1999.
Questa intesa prevede che a partire dall' 1.1.2000 la contribuzione a carico dell'azienda passerà dall'1% all'1,2% delle retribuzione convenzionale.
Mentre la quota del TFR per i lavoratori assunti prima del 23.4.1993 passerà automaticamente dal 18% al 40% del TFR stesso.
Per quanto riguarda il contributo del lavoratore, l'accordo realizza alcune prime forme di flessibilizzazione della contribuzione, che potranno liberamente essere scelte da ciascun aderente a COMETA.
Ogni iscritto potrà optare se passare ad una contribuzione dell' 1,24% o del 2% della retribuzione utile per il TFR. Tale scelta potrà essere fatta entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Inoltre sempre dall' 1.1.2000, il contributo minimo a carico del lavoratore passerà automaticamente dall' 1% all' 1,20% della retribuzione convenzionale.
Per quei lavoratori che avevano già scelto il contributo massimo dell'1,24% sulla retribuzione utile per il TFR, ci sarà ladeguamento automatico al 2% della stessa retribuzione a partire dall'1.1.2000 salvo che l'interessato non comunichi per iscritto all'azienda, - entro il 30.11.99 con effetto 1.1.2000 o entro il 28.2.2000 con effetto 1.4.2000 - di voler rimanere alla contribuzione dell'1,24%.
Questa doppia possibilità varrà soltanto per quest'anno in conseguenza delle variazioni determinate dal nuovo CCNL; successivamente varrà la data del 30 novembre come data utile per poter innalzare la contribuzione a COMETA dall'anno successivo.
Su questo tema della flessibilizzazione della contribuzione, si è comunque deciso di ritornarci, dopo l'emanazione del nuovo regime fiscale sulla previdenza complementare (delega Visco) che, quasi certamente, innalzerà il tetto del 2% di esenzione fiscale sulla retribuzione annua lorda.
Si è inoltre definito l'obbligo per le aziende di affiggere fotocopia del bonifico trimestrale a COMETA. Questo, ovviamente non risolve i problemi di controllo sui versamenti in corso d'anno, ma contribuisce a far aumentare la trasparenza sull'insieme di COMETA.
Cogliamo inoltre l'occasione per informarvi che entro il 31 marzo 2000, COMETA invierà a ciascun aderente il rendiconto della propria posizione relativamente al 1999. Insieme a questo, ciascun aderente riceverà un opuscolo illustrativo dei suoi diritti o dei suoi doveri e riceverà inoltre la PASSWORD personale attraverso cui potrà accedere alla propria posizione sul sito INTERNET di COMETA.
MALATTIA
a cura del servizio INAS-CISL
NORME IN VIGORE
Il lavoratore deve avvertire lazienda il primo giorno di assenza per malattia, anche telefonicamente.
Entro il secondo giorno di assenza (anche in caso di prosecuzione della malattia) è obbligatorio linvio del certificato medico.
I lavoratori con qualifica di operaio devono, inoltre, inviare alla locale sede dellINPS copia del certificato di diagnosi per indennità di malattia entro due
giorni dal rilascio.
N.B. questo obbligo non sussiste per gli impiegati in quanto lindennità di malattia è totalmente a carico del datore di lavoro.
Visite fiscali
Durante lassenza per malattia il lavoratore deve rispettare le fasce orarie (dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00) e rimanere presso il domicilio
indicato nel certificato.
Molte giustificazioni di assenza dal domicilio durante le fasce orarie, (campanello che non suona, mancanza del nome nel campanello) non possono essere
accolte a seguito di un orientamento dato da numerose sentenze della Corte di Cassazione.
La non reperibilità, durante le fasce orarie, trova accoglienza solo in rarissimi casi da parte dellINPS o del Pretore del lavoro.
Ferie
Linsorgere della malattia durante il periodo di ferie, interrompe queste ultime soltanto in due casi:
- ricovero ospedaliero indipendentemente dalla durata del medesimo;
- malattia con prognosi superiore a 7 giorni e in tal caso le ferie si interrompono fin dal 1° giorno.
CERTIFICATI DI MALATTIA
Con sempre maggiore frequenza pervengono allINPS certificati di malattia non compilati o compilati non correttamente.
Lomessa o non corretta compilazione comporta spesso limpossibilità da parte dellINPS di riconoscere lindennità di malattia spettante con la conseguente
perdita del diritto economico da parte del lavoratore.
Indichiamo di seguito le modalità cui attenersi per lesatta compilazione del certificato medico:
Il certificato di malattia deve pervenire allINPS e allAzienda entro due giorni dal rilascio.
Può essere consegnato direttamente o spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il certificato medico compilato correttamente deve contenere le seguenti indicazioni:
- codice fiscale;
- cognome, nome, data e luogo di nascita;
- eventuale diverso recapito durante la malattia;
- matricola INPS dellazienda: (vedi mod. 01M)
- dati dellazienda;
- settore di lavoro (crocetta sul quadro c);
- data del rilascio, della prognosi e barratura delle caselle per specificare se è linizio o la continuazione della malattia.
INDENNITA ECONOMICA DI MALATTIA
Cos'è importante sapere
1) Periodi di assenza per malattia non integrata da parte del datore di lavoro:
dal 1 gennaio 1997 il periodo massimo di accredito figurativo per l'assenza di malattia - limitato in precedenza ad un anno (52 settimane) - sale al ritmo di
due mesi ogni tre anni, fino a raggiungere il tetto di due anni (104 settimane) nell'intera vita lavorativa.
2) La riforma delle pensioni (L. 335 del 1995) ha stabilito che, a partire dall'ottobre 1996, i periodi di malattia che superano i 12 mesi nell'arco della vita
assicurativa, sia con contribuzione intera o ridotta, ad eccezione dei malati terminali, sono valutati per il calcolo della pensione nella misura del 50%, ai fini del diritto a pensione sono considerati per intero.
NUOVI IMPORTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
Periodo dal 01/07/99 al 30/06/00
E ALMENO UN FIGLIO MINORE
LIVELLI DI REDDITO
ANNO 1998
(migliaia di lire)
fino a
20.659
--
253.000
485.000
695.000
953.000
1.200.000
Da 20.660
a 25.563
--
222.000
427.000
658.000
932.000
1.163.000
Da 25.564
a 30.468
--
179.000
369.000
606.000
916.000
1.131.000
Da 30.469
a 35.370
--
127.000
306.000
548.000
879.000
1.094.000
Da 35.371
a 40.276
--
85.000
216.000
468.000
789.000
983.000
Da 40.277
a 45.180
--
50.000
158.000
421.000
757.000
946.000
Da 45.181
a 50.085
--
30.000
111.000
342.000
705.000
904.000
Da 50.086
a 54.988
--
30.000
75.000
263.000
657.000
851.000
Da 54.989
a 59.891
--
25.000
50.000
199.000
615.000
825.000
Da 59.892
a 64.795
--
25.000
50.000
178.000
436.000
772.000
Da 64.796
a 69.701
--
25.000
45.000
178.000
299.000
567.000
Da 69.702
a 74.606
--
--
45.000
152.000
299.000
424.000
Da 74.607
a 79.510
--
--
45.000
152.000
256.000
424.000
Da 79.511
a 84.415
--
--
--
152.000
256.000
366.000
Da 84.416
a 89.320
--
--
--
256.000
366.000
Da 89.321
a 94.226
--
--
--
366.000
E ALMENO UN FIGLIO MINORE
LIVELLI DI REDDITO
ANNO 1998
(migliaia di lire)
fino a
23.928
193.000
358.000
798.000
1.073.000
1.403.000
1.727.000
Da 23.929
a 28.833
154.000
319.000
721.000
1.029.000
1.386.000
1.683.000
Da 28.834
a 33.735
105.000
264.000
644.000
952.000
1.359.000
1.634.000
Da 33.736
a 38.640
45.000
198.000
561.000
880.000
1.309.000
1.590.000
Da 38.641
a 43.54
40.000
143.000
446.000
781.000
1.194.000
1.441.000
Da 43.547
a 48.450
40.000
94.000
369.000
715.000
1.150.000
1.397.000
Da 48.451
a 53.354
--
66.000
308.000
611.000
1.084.000
1.342.000
Da 53.355
a 58.258
--
66.000
264.000
506.000
1.023.000
1.276.000
Da 58.259
a 63.161
--
55.000
231.000
429.000
968.000
1.238.000
Da 63.162
a 68.067
--
55.000
231.000
396.000
732.000
1.172.000
Da 68.068
a 72.973
--
55.000
198.000
396.000
550.000
902.000
Da 72.974
a 77.875
--
--
198.000
341.000
550.000
715.000
Da 77.876
a 82.781
--
--
198.000
341.000
473.000
715.000
Da 82.782
a 87.686
--
--
--
341.000
473.000
616.000
Da 87.687
a 92.592
--
--
--
473.000
616.000
Da 92.593
a 97.496
--
--
--
616.000
SENZA FIGLI
LIVELLI DI REDDITO
ANNO 1998
(migliaia di lire)
finoa
19.623
90.000
160.000
230.000
300.000
370.000
440.000
Da 19.624
a 24.528
70.000
140.000
200.000
280.000
360.000
420.000
Da 24.529
a 29.433
50.000
110.000
170.000
250.000
350.000
400.000
Da 29.434
a 34.335
20.000
80.000
140.000
220.000
330.000
380.000
Da 34.336
a 39.240
--
50.000
110.000
200.000
320.000
360.000
Da 39.241
a 44.145
20.000
80.000
170.000
300.000
340.000
Da 44.146
a 49.050
50.000
120.000
270.000
310.000
Da 49.051
a 53.952
20.000
70.000
240.000
280.000
Da 53.953
a 58.856
20.000
210.000
260.000
Da 58.857
a 63.760
100.000
230.000
Da 63.761
a 68.666
100.000
(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.
IL NUCLEO FAMILIARE E' COMPOSTO :
Dai coniugi, dai figli,dai fratelli, sorelle o nipoti di età inferiore ai 18 anni.
Sono esclusi tutti i componenti il nucleo di età superiore ai 18 anni anche se studenti.
IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE E' COMPOSTO:
1. - Dall'ammontare dei redditi complessivi, assogettabili all'IRPEF , conseguiti dai singoli componenti nell'anno solare precedentemente al 1° Luglio di ogni anno.
Esempio: Assegni familiari "Luglio 99 - Giugno 2000" si fa riferimento al reddito percepito nel 1998 ( dichiarato con Mod. CUD-730-740)
2. - Non si calcolano nel reddito i trattamenti di fine rapporto o la relativa anticipazione.
RICORDA :
L'assegno per il nucleo familiare non è soggetto a ritenute fiscali e contributive
Le variazioni per il nucle o familiare devono essere comunicate al datore di lavoro o al fondo erogatore, entro 30 giorni dal loro verificarsi.
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