2150 farenheit 4/99 pagine regionali
pagine provinciali
verona belluno padova rovigo treviso venezia vicenza

A 2150 gradi Farenheit fonde la ghisa
anno 8 - novembre dicembre '99 - n. 4

Direttore Antonio Aldrighetti Direttore Responsabile Enzo Righetti Redazione Mario Brunazzo, Tiziano Zanirato Coordinamento Maria Luisa Perini

.

.

MALATTIA & INFORTUNIO

Conoscere per non rischiare
Dal 1° gennaio 2000
è possibile richiedere all’azienda il prospetto della malattia effettuata nell’ultimo triennio inviando un semplice modulo alla Direzione aziendale.
Entro 20 giorni si riceverà il prospetto
Chiedi al delegato FIM CISL il depliant illustrativo.
E’ il metodo più semplice e idoneo per ottenere il prospetto
Per il controllo del prospetto rivolgersi all’operatore sindacale o al delegato Fim.
 
E’ una iniziativa FIM CISL
 
Federazione Italiana Metalmeccanici
45100 Rovigo - Via Silvestri, 9 tel. 0425 204221/43 fax 0425 204227

Non conosco gioia piu’ grande

che guardare il cielo

in una notte chiara,

con una attenzione cosi’ determinata

che tutti gli altri pensieri svaniscono:

in quei momenti hai l’impressione

che le stelle ti entrino nell’anima.

Simone Weil

La FIM CISL di Rovigo augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo

LE NUOVE CONTRIBUZIONI A COMETA

In data 4 ottobre 1999 è stato raggiunto l'accordo che definisce le modalità applicative di quanto concordato, per la previdenza complementare, nel Contratto Nazionale di lavoro del 8 Giugno 1999.
Questa intesa prevede che a partire dall' 1.1.2000 la contribuzione a carico dell'azienda passerà dall'1% all'1,2% delle retribuzione convenzionale.
Mentre la quota del TFR per i lavoratori assunti prima del 23.4.1993 passerà automaticamente dal 18% al 40% del TFR stesso.
Per quanto riguarda il contributo del lavoratore, l'accordo realizza alcune prime forme di flessibilizzazione della contribuzione, che potranno liberamente essere scelte da ciascun aderente a COMETA.
Ogni iscritto potrà optare se passare ad una contribuzione dell' 1,24% o del 2% della retribuzione utile per il TFR. Tale scelta potrà essere fatta entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Inoltre sempre dall' 1.1.2000, il contributo minimo a carico del lavoratore passerà automaticamente dall' 1% all' 1,20% della retribuzione convenzionale.
Per quei lavoratori che avevano già scelto il contributo massimo dell'1,24% sulla retribuzione utile per il TFR, ci sarà l’adeguamento automatico al 2% della stessa retribuzione a partire dall'1.1.2000 salvo che l'interessato non comunichi per iscritto all'azienda, - entro il 30.11.99 con effetto 1.1.2000 o entro il 28.2.2000 con effetto 1.4.2000 - di voler rimanere alla contribuzione dell'1,24%.
Questa doppia possibilità varrà soltanto per quest'anno in conseguenza delle variazioni determinate dal nuovo CCNL; successivamente varrà la data del 30 novembre come data utile per poter innalzare la contribuzione a COMETA dall'anno successivo.
Su questo tema della flessibilizzazione della contribuzione, si è comunque deciso di ritornarci, dopo l'emanazione del nuovo regime fiscale sulla previdenza complementare (delega Visco) che, quasi certamente, innalzerà il tetto del 2% di esenzione fiscale sulla retribuzione annua lorda.
Si è inoltre definito l'obbligo per le aziende di affiggere fotocopia del bonifico trimestrale a COMETA. Questo, ovviamente non risolve i problemi di controllo sui versamenti in corso d'anno, ma contribuisce a far aumentare la trasparenza sull'insieme di COMETA.
Cogliamo inoltre l'occasione per informarvi che entro il 31 marzo 2000, COMETA invierà a ciascun aderente il rendiconto della propria posizione relativamente al 1999. Insieme a questo, ciascun aderente riceverà un opuscolo illustrativo dei suoi diritti o dei suoi doveri e riceverà inoltre la PASSWORD personale attraverso cui potrà accedere alla propria posizione sul sito INTERNET di COMETA.

MALATTIA
a cura del servizio INAS-CISL

NORME IN VIGORE
Il lavoratore deve avvertire l’azienda il primo giorno di assenza per malattia, anche telefonicamente.
Entro il secondo giorno di assenza (anche in caso di prosecuzione della malattia) è obbligatorio l’invio del certificato medico.
I lavoratori con qualifica di operaio devono, inoltre, inviare alla locale sede dell’INPS copia del certificato di diagnosi per indennità di malattia entro due
giorni dal rilascio.
N.B. questo obbligo non sussiste per gli impiegati in quanto l’indennità di malattia è totalmente a carico del datore di lavoro.
Visite fiscali
Durante l’assenza per malattia il lavoratore deve rispettare le fasce orarie (dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00) e rimanere presso il domicilio
indicato nel certificato.
Molte giustificazioni di assenza dal domicilio durante le fasce orarie, (campanello che non suona, mancanza del nome nel campanello) non possono essere
accolte a seguito di un orientamento dato da numerose sentenze della Corte di Cassazione.
La non reperibilità, durante le fasce orarie, trova accoglienza solo in rarissimi casi da parte dell’INPS o del Pretore del lavoro.
Ferie
L’insorgere della malattia durante il periodo di ferie, interrompe queste ultime soltanto in due casi:
- ricovero ospedaliero indipendentemente dalla durata del medesimo;
- malattia con prognosi superiore a 7 giorni e in tal caso le ferie si interrompono fin dal 1° giorno.
CERTIFICATI DI MALATTIA
Con sempre maggiore frequenza pervengono all’INPS certificati di malattia non compilati o compilati non correttamente.
L’omessa o non corretta compilazione comporta spesso l’impossibilità da parte dell’INPS di riconoscere l’indennità di malattia spettante con la conseguente
perdita del diritto economico da parte del lavoratore.
Indichiamo di seguito le modalità cui attenersi per l’esatta compilazione del certificato medico:
Il certificato di malattia deve pervenire all’INPS e all’Azienda entro due giorni dal rilascio.
Può essere consegnato direttamente o spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il certificato medico compilato correttamente deve contenere le seguenti indicazioni:
- codice fiscale;
- cognome, nome, data e luogo di nascita;
- eventuale diverso recapito durante la malattia;
- matricola INPS dell’azienda: (vedi mod. 01M)
- dati dell’azienda;
- settore di lavoro (crocetta sul quadro c);
- data del rilascio, della prognosi e barratura delle caselle per specificare se è l’inizio o la continuazione della malattia.
INDENNITA’ ECONOMICA DI MALATTIA
Cos'è importante sapere
1) Periodi di assenza per malattia non integrata da parte del datore di lavoro:
dal 1 gennaio 1997 il periodo massimo di accredito figurativo per l'assenza di malattia - limitato in precedenza ad un anno (52 settimane) - sale al ritmo di
due mesi ogni tre anni, fino a raggiungere il tetto di due anni (104 settimane) nell'intera vita lavorativa.
2) La riforma delle pensioni (L. 335 del 1995) ha stabilito che, a partire dall'ottobre 1996, i periodi di malattia che superano i 12 mesi nell'arco della vita
assicurativa, sia con contribuzione intera o ridotta, ad eccezione dei malati terminali, sono valutati per il calcolo della pensione nella misura del 50%, ai fini del diritto a pensione sono considerati per intero.

NUOVI IMPORTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
Periodo dal 01/07/99 al 30/06/00

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI
E ALMENO UN FIGLIO MINORE
LIVELLI DI REDDITO
ANNO 1998
(migliaia di lire)
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
2
3
4
5
6
7 e oltre
fino a 20.659 -- 253.000 485.000 695.000 953.000 1.200.000
Da 20.660 a 25.563 -- 222.000 427.000 658.000 932.000 1.163.000
Da 25.564 a 30.468 -- 179.000 369.000 606.000 916.000 1.131.000
Da 30.469 a 35.370 -- 127.000 306.000 548.000 879.000 1.094.000
Da 35.371 a 40.276 -- 85.000 216.000 468.000 789.000 983.000
Da 40.277 a 45.180 -- 50.000 158.000 421.000 757.000 946.000
Da 45.181 a 50.085 -- 30.000 111.000 342.000 705.000 904.000
Da 50.086 a 54.988 -- 30.000 75.000 263.000 657.000 851.000
Da 54.989 a 59.891 -- 25.000 50.000 199.000 615.000 825.000
Da 59.892 a 64.795 -- 25.000 50.000 178.000 436.000 772.000
Da 64.796 a 69.701 -- 25.000 45.000 178.000 299.000 567.000
Da 69.702 a 74.606 -- -- 45.000 152.000 299.000 424.000
Da 74.607 a 79.510 -- -- 45.000 152.000 256.000 424.000
Da 79.511 a 84.415 -- -- -- 152.000 256.000 366.000
Da 84.416 a 89.320 -- -- --
--
256.000 366.000
Da 89.321 a 94.226 -- -- --
--
--
366.000

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE
E ALMENO UN FIGLIO MINORE
LIVELLI DI REDDITO
ANNO 1998
(migliaia di lire)
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
2
3
4
5
6
7 e oltre
fino a 23.928 193.000 358.000 798.000 1.073.000 1.403.000 1.727.000
Da 23.929 a 28.833 154.000 319.000 721.000 1.029.000 1.386.000 1.683.000
Da 28.834 a 33.735 105.000 264.000 644.000 952.000 1.359.000 1.634.000
Da 33.736 a 38.640 45.000 198.000 561.000 880.000 1.309.000 1.590.000
Da 38.641 a 43.54 40.000 143.000 446.000 781.000 1.194.000 1.441.000
Da 43.547 a 48.450 40.000 94.000 369.000 715.000 1.150.000 1.397.000
Da 48.451 a 53.354 -- 66.000 308.000 611.000 1.084.000 1.342.000
Da 53.355 a 58.258 -- 66.000 264.000 506.000 1.023.000 1.276.000
Da 58.259 a 63.161 -- 55.000 231.000 429.000 968.000 1.238.000
Da 63.162 a 68.067 -- 55.000 231.000 396.000 732.000 1.172.000
Da 68.068 a 72.973 -- 55.000 198.000 396.000 550.000 902.000
Da 72.974 a 77.875 -- -- 198.000 341.000 550.000 715.000
Da 77.876 a 82.781 -- -- 198.000 341.000 473.000 715.000
Da 82.782 a 87.686 -- -- -- 341.000 473.000 616.000
Da 87.687 a 92.592 -- -- --
--
473.000 616.000
Da 92.593 a 97.496 -- -- --
--
--
616.000

NUCLEI FAMILIARI (*) CON ENTRAMBI I CONIUGI
SENZA FIGLI
LIVELLI DI REDDITO
ANNO 1998
(migliaia di lire)
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
2
3
4
5
6
7 e oltre
finoa 19.623 90.000 160.000 230.000 300.000 370.000 440.000
Da 19.624 a 24.528 70.000 140.000 200.000 280.000 360.000 420.000
Da 24.529 a 29.433 50.000 110.000 170.000 250.000 350.000 400.000
Da 29.434 a 34.335 20.000 80.000 140.000 220.000 330.000 380.000
Da 34.336 a 39.240 -- 50.000 110.000 200.000 320.000 360.000
Da 39.241 a 44.145 20.000 80.000 170.000 300.000 340.000
Da 44.146 a 49.050 50.000 120.000 270.000 310.000
Da 49.051 a 53.952 20.000 70.000 240.000 280.000
Da 53.953 a 58.856 20.000 210.000 260.000
Da 58.857 a 63.760 100.000 230.000
Da 63.761 a 68.666 100.000
(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

IL NUCLEO FAMILIARE E' COMPOSTO :
Dai coniugi, dai figli,dai fratelli, sorelle o nipoti di età inferiore ai 18 anni.
Sono esclusi tutti i componenti il nucleo di età superiore ai 18 anni anche se studenti.
IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE E' COMPOSTO:
1. - Dall'ammontare dei redditi complessivi, assogettabili all'IRPEF , conseguiti dai singoli componenti nell'anno solare precedentemente al 1° Luglio di ogni anno.
Esempio: Assegni familiari "Luglio 99 - Giugno 2000" si fa riferimento al reddito percepito nel 1998 ( dichiarato con Mod. CUD-730-740)
2. - Non si calcolano nel reddito i trattamenti di fine rapporto o la relativa anticipazione.
RICORDA :
L'assegno per il nucleo familiare non è soggetto a ritenute fiscali e contributive
Le variazioni per il nucle o familiare devono essere comunicate al datore di lavoro o al fondo erogatore, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

FIM Verona Home PageIndice Farenheit 2150