FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI

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INDICE

Art. 1 Costituzione, denominazione, durata e sede
Art. 2 Scopo
Art. 3
Sistema di gestione e contribuzione
Art. 4
Associati
Art. 5
Organi del Fondo
Art. 6
Assemblea dei delegati
Art. 7
Attribuzioni dell'Assemblea
Art. 8
Convocazione dell'Assemblea
Art. 9
Rappresentanza nell'Assemblea

Art. 10 Deliberazioni dell'Assemblea
Art. 11
Verbale delle deliberazioni assembleari

Art. 12
Cessazione e decadenza dei delegati - Loro sostituzione
Art. 13 Il Consiglio di amministrazione
Art. 14 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 15 Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Art. 16 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 17 Cessazione e decadenza degli Amministratori - Loro sostituzione.
Art. 18 Presidente e Vice Presidente
Art. 19 Collegio dei Revisori contabili
Art. 20 Conflitto di interessi
Art. 21 Adesione e permanenza nel Fondo
Art. 22
Contribuzione

Art. 23 Vicende della contribuzione e diritti associativi
Art. 24 Impiego delle risorse
Art. 25 Banca depositaria
Art. 26 Beneficiari
Art. 27 Prestazioni
Art. 28 Deroghe al regime delle prestazioni
Art. 29 Anticipazioni
Art. 30 Trasferimenti ad altro Fondo
Art. 31 Riscatto
Art. 32 Quota di iscrizione e quota associativa
Art. 33 Patrimonio del Fondo
Art. 34
Esercizio sociale
Art. 35
Scioglimento del Fondo
Art. 35
Scioglimento del Fondo

STATUTO  

  Art. 1 Costituzione, denominazione, durata e sede 

1. - In attuazione dell'accordo sindacale stipulato in data 10.3.1997 tra Federmeccanica-Assistal, Intersind e Fim, Fiom, Uilm, Fismic è costituito il "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini-COMETA " di seguito denominato "Fondo".
2. - Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato "Decreto".
3. - Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 35.
4. - Il Fondo ha sede in Milano, via Cornalia n. 19.

Art. 2 Scopo

1. - Scopo esclusivo del Fondo è l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare ai beneficiari di cui al successivo art. 26 più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del Decreto.
2. - Il Fondo non ha fini di lucro.

  Art. 3 Sistema di gestione e contribuzione

1. - Il finanziamento del Fondo avviene mediante contribuzione definita, ai sensi dei successivi artt. 22 e 27, e la gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo della capitalizzazione individuale, in conformità a quanto stabilito al successivo art. 24. 

  Art. 4 Associati

1. - Sono associati al Fondo:

a) i lavoratori dipendenti non in prova, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per l'industria metalmeccanica e per l'installazione di impianti - 5 Luglio 1994 e 9 Luglio 1994, e loro successive modificazioni - i quali vi abbiano volontariamente aderito secondo le modalità e con gli effetti di cui al successivo art. 21;

b) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo; il rapporto associativo dell'impresa che rimane priva di lavoratori associati resta integro fino alla scadenza del mandato dell'assemblea dei delegati per il triennio in corso, e cessa alla scadenza del triennio, salva la costituzione di un nuovo rapporto associativo all'atto dell'adesione di nuovi lavoratori dalla stessa dipendenti.

2. - Al Fondo possono essere associati i lavoratori e le rispettive imprese dei settori industriali che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse Organizzazioni sindacali dei lavoratori che stipulano il Ccnl per gli addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, di seguito denominati affini ed individuati nell'ambito delle seguenti categorie: odontotecnici, orafi e argentieri. L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente concordata, per ciascun settore, tra le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive Organizzazioni imprenditoriali di settore, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.

L'associazione al Fondo deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione e portata a conoscenza della Commissione di vigilanza, insieme con l'indicazione del contratto collettivo che ha disposto l'estensione.

3. - Possono restare altresì associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 1), lett. a) e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

4. - Nei casi indicati ai precedenti commi 2 e 3 l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione. 

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Art. 5 Organi del Fondo

1. - Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei revisori contabili

Art. 6 Assemblea dei delegati

1. - I lavoratori e le aziende aderenti al Fondo sono rappresentati da un numero predefinito di soggetti i quali costituiscono l'Assemblea dei delegati di seguito denominata Assemblea.

2. - L'Assemblea è costituita inizialmente da 60 associati delegati, 30 eletti dalle imprese e 30 eletti dai lavoratori; in caso di superamento della soglia numerica di lavoratori associati oltre le 200.000 unità, il numero dei delegati componenti l'Assemblea viene direttamente elevato a 90, di cui 45 eletti dalle imprese e 45 eletti dai lavoratori, in occasione del primo rinnovo triennale dell'Assemblea successivo a tale superamento, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle fonti istitutive.

3. - I delegati rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

4. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal delegato con maggiore età.

5. - Il Presidente nomina un Segretario il quale redige il verbale di riunione.

6. - L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione. 

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Art. 7 Attribuzioni dell'Assemblea

1. - L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. - L'Assemblea in seduta ordinaria:

a) approva il rendiconto annuale e la relazione generale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
b) approva il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa del Fondo;
c) elegge i Consiglieri di amministrazione e i componenti il Collegio dei Revisori contabili secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi artt 13 e 19;
d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Revisori e quello eventuale degli Amministratori;
e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori contabili e sulla loro eventuale revoca;
f) delibera l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui al successivo art. 32, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
g) delibera su modifiche al Regolamento per la elezione dei componenti degli organi collegiali del Fondo predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
h) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'eventuale scelta della società di revisione.
i) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

3. - L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori. 

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Art. 8 Convocazione dell'Assemblea

1. - La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione.

2. - In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno sette giorni prima della riunione.

3. - L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'adempimento di cui all'art. 7, comma 2 lett. a) e b).

4. - L'Assemblea deve altresì essere convocata quando lo richiedano, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei delegati, ovvero cinque componenti il Consiglio di Amministrazione. 

  Art. 9 Rappresentanza nell'Assemblea 

1. - Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato.

2. - La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione.

3. - La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

4. - La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti.

5. - La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori.

6. - Ciascun delegato non può essere portatore di più di 2 deleghe di rappresentanza.  

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Art. 10 Deliberazioni dell'Assemblea 

1. - L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 7/10 dei delegati e delibera con il voto favorevole dei 6/10 dei delegati.

2. - L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 8/10 dei delegati. Quando sia convocata per decidere modifiche statutarie, essa delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati; quando sia convocata per decidere lo scioglimento del Fondo, delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati. 

  Art. 11 Verbale delle deliberazioni assembleari

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. - Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie o lo scioglimento del Fondo sono assunte alla presenza di un notaio che redige il verbale relativo. 

  Art. 12 Cessazione e decadenza dei delegati - Loro sostituzione 

1. - Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento elettorale.

2. - Qualora nel corso del triennio venga a cessare dalla carica uno dei delegati dei lavoratori, sia per decadenza ai sensi del precedente comma sia per morte o impedimento fisico, subentra nella carica il soggetto risultante dalle procedure indicate dal Regolamento elettorale.

3. - Qualora nel corso del triennio venga a cessare uno dei delegati delle imprese il subentrante viene individuato secondo le procedure previste dal Regolamento elettorale.

4. - I subentranti restano in carica fino al completamento del triennio.

Qualora per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi 2 e 3 la composizione originaria dell'Assemblea sia modificata per oltre 1/3 dei delegati dei lavoratori e per oltre 1/3 dei delegati delle imprese, si indice anticipatamente l'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei delegati. 

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Art. 13 Il Consiglio di amministrazione 

1. - Il Consiglio di amministrazione è costituito da 12 componenti.

2. - In attuazione del principio di pariteticità i delegati dai lavoratori ed i delegati dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 6 consiglieri, sulla base di liste di candidati, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali, predisposte da ciascuna parte istitutiva o da delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati rispettivamente dei lavoratori e delle imprese. Nella compilazione delle liste i promotori tengono adeguatamente conto della candidatura di delegati.

3. - Le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili più tre supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. La lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei consiglieri. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l'elezione verrà ripetuta. Alle terze votazioni si procederà al ballottaggio tra le 2 liste che avranno riportato il maggior numero di voti.

4. - I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di tre volte consecutive. I consiglieri che, all'atto della elezione, si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal D.M. Tesoro n. 703/96 hanno facoltà di optare fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili, subentrando, nel caso di opzione negativa, il primo dei supplenti. Tale facoltà va esercitata entro quindici giorni dalla elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.

5. - Il candidato a consigliere di amministrazione che rivesta già la carica di delegato in assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.

6. - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano in carica.    

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Art. 14 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo. Esso, pertanto:

1. elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il Presidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art. 18;
2. provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile, in conformità alle istruzioni emanate dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) del Decreto;
3. predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale e il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa del Fondo;
4. definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio del Fondo, in conformità alle istruzioni emanate dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) del Decreto;
5. decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento, in conformità alla normativa vigente pro tempore ed a quanto stabilito nel successivo art. 24;
6. sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti gestori ed individua la banca depositaria delle risorse del Fondo, in conformità alla normativa vigente pro tempore ed a quanto stabilito nel successivo art. 25;
7. decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità con le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h) del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni;
8. svolge attività di proposta, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, riguardo alle modifiche dello Statuto; in particolare vige in capo al Consiglio l'obbligo di promuovere l'adeguamento della normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'obbligo di invio delle modifiche dello Statuto e del Regolamento di attuazione deliberate alla Commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b) del Decreto;
9. propone all'Assemblea l'eventuale società di revisione per la certificazione dei bilanci del Fondo;
10. decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, in ordine a questioni inerenti l'adesione al Fondo nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, punto 2) e la permanenza nel Fondo nell'ipotesi di cui al punto 3 del medesimo articolo;
11. predispone ed invia alle parti istitutive del Fondo ed al Comitato paritetico, quale previsto dal punto 16 dell'accordo istitutivo del 10 marzo 1997, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
12. adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
13. attribuisce deleghe a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
14. propone all'Assemblea l'entità della quota di iscrizione, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, e della quota associativa, sulla base del bilancio di previsione entro il limite massimo stabilito dalle parti medesime;
15. propone all'Assemblea le modifiche al Regolamento per la elezione dei componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori contabili in attuazione delle fonti istitutive;
16. delibera, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le modifiche del Regolamento di attuazione del Fondo, in conformità alle disposizioni legali primarie e secondarie ed alle direttive ed ai principi stabiliti dalle fonti istitutive;
17. riferisce alla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Decreto;
18. fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.  

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Art. 15 Convocazione del Consiglio di Amministrazione 

1. - Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti del Consiglio ed ai componenti del collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data della riunione.

2. - In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.

3. - Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno tre suoi componenti. 

  Art. 16 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

1. - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri e decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.

2. - Per la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt. 24 e 25 si richiede la presenza di almeno 2 componenti del Consiglio di Amministrazione dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D. M. Lavoro n. 211/97, rispettivamente eletti 1 dalle imprese e 1 dai lavoratori.

3. - In caso di parità al Presidente è attribuito un doppio voto. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale.    

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Art. 17 Cessazione e decadenza degli Amministratori - Loro sostituzione. 

1. - Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere di Amministrazione la perdita dei requisiti legali o statutari, e comunque al sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui al D. M. Tesoro n. 703/96.

2. - Qualora durante il mandato uno degli Amministratori venga a cessare, per decadenza come al precedente comma ovvero per morte o impedimento fisico, subentra il primo dei supplenti; qualora questi risulti in condizioni di incompatibilità, egli può optare fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili entro quindici giorni dal subentro e comunque prima dell'assunzione delle funzioni; gli Amministratori subentrati ai sensi del presente articolo scadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. In caso di esaurimento dei supplenti, ovvero se per effetto dei subentri di cui al precedente comma risulti modificata la maggioranza dell'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. - Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei Revisori contabili, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. - Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio sono da considerarsi decaduti dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.    

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Art. 18 Presidente e Vice Presidente 

1. - Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. - Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. - Sovrintende al funzionamento del Fondo; indice le elezioni dei delegati per la composizione dell'assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale; convoca e presiede le sedute dell'Assemblea; convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi; salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza; in particolare trasmette alla Commissione di vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. - In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

5. - Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti il Consiglio e devono essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge. 

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Art. 19 Collegio dei Revisori contabili 

1. - Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti per metà in rappresentanza delle imprese e per l'altra metà in rappresentanza dei lavoratori associati.

2. - Per l'elezione si procede mediante liste presentate da ciascuna parte istitutiva.

I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dalle norme di attuazione.

3. - Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Al Collegio spettano i compiti e i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente.

4. - Il Collegio è convocato dal Presidente del Collegio mediante lettera a.r. o fax con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno 3 componenti.

5. - Il Collegio partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

6. - Spetta in particolare al Collegio: vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge; segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Decreto e comunicare alla stessa Commissione eventuali irregolarità rilevanti, capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa la sussistenza di irregolarità ma sussista un dissenso sul punto in seno al Collegio.

7. - I componenti del Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

8. - Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato.

9. - La prima Assemblea successiva provvederà alla validazione della sostituzione e alla designazione di altro supplente.

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Art. 20 Conflitto di interessi

Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori del Fondo vigila sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro tempore.
Il Presidente del Fondo è tenuto a comunicare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente pro tempore quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.
Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal D.M. Tesoro n. 703/96 emanato ai sensi dell’art. 6, comma 4 quinquies, del Decreto nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri di volta in volta competenti.
Il Presidente del Fondo informa la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione dell’esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente comunicando la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all’esclusivo interesse degli iscritti.  

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Art. 21 Adesione e permanenza nel Fondo

1. - I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale nel rispetto della normativa vigente e secondo la procedura prevista dal Regolamento di attuazione .

2. - L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste per legge ed approvate dalla Commissione di vigilanza.

3. - Il lavoratore, per il tramite del datore di lavoro, manifesta la propria volontà di adesione al Fondo con atto scritto il quale deve contenere, altresì, l'impegno a contribuire nei termini previsti dalla fonte istitutiva e successive modifiche nonché la delega al datore di lavoro ad operare le trattenute corrispondenti.

4. - Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Fondo le adesioni raccolte entro il 15° giorno dei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno, termini dai quali decorre la contribuzione, rispettivamente a carico del lavoratore e del datore di lavoro, secondo le modalità di versamento stabilite dalla fonte istitutiva.

5. - L'adesione al Fondo da parte del datore di lavoro si realizza con l'adempimento dell'obbligo previsto a suo carico dal precedente comma 4.

6. - I diritti associativi sorgono in capo ai lavoratori aderenti al Fondo successivamente al primo versamento dei contributi effettuato, contestualmente alla quota di iscrizione, dal datore di lavoro.

7. - In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore.

8. - Salvo quanto previsto al successivo art. 30 comma 4, secondo periodo, l'adesione del lavoratore comporta la permanenza minima di almeno cinque anni nel Fondo, sempre che non si determini la perdita dei requisiti di appartenenza al Fondo di cui al precedente art. 4. 

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Art. 22 Contribuzione 

1. - Tenuti alla contribuzione al Fondo sono gli associati di cui all'art. 4 del presente Statuto, ciascuno secondo la misura, le modalità ed i termini stabiliti dall'accordo istitutivo del 10 marzo 1997, dagli accordi ivi richiamati, nonché dalle successive modifiche.

2. - Almeno una volta all'anno il Fondo, insieme con il prospetto della posizione individuale, fornisce comunicazione ad ogni lavoratore associato dei versamenti effettuati dall'impresa, in conformità alle istruzioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) ed h) del Decreto.

3. - Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, l'impresa è tenuta a versare al Fondo, oltre la contribuzione dovuta, anche un importo pari al rendimento medio dell'anno risultante da certificazione ufficiale relativa all'ultimo esercizio calcolato sulla contribuzione oggetto di regolarizzazione per il periodo di ritardo, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse.

Art. 23 Vicende della contribuzione e diritti associativi 

1. - La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

2. - Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l'obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo art. 30, comma 2.

3. - In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.

Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.

4. - Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga delle facoltà di cui al successivo art. 30, comma 1, lett. a), perde comunque la qualità di associato pur avendo la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal Regolamento di attuazione.  

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Art. 24 Impiego delle risorse 

1. - Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dall'art. 6, del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

2. - Nella scelta del gestore il Consiglio di Amministrazione segue la procedura di cui all'art. 6, comma 4 bis del Decreto, richiedendo offerte contrattuali ad almeno tre soggetti abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto, selezionati sulla base di parametri qualitativi e quantitativi consolidati dallo stato di conoscenza del mercato finanziario ed assicurativo, e con esclusione di soggetti appartenenti ad identici gruppi societari o comunque legati da rapporti, diretti o indiretti, di controllo. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si adegua alle istruzioni della Commissione di vigilanza.

3. - Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti della convenzione di gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4 bis dell'art. 6 del Decreto, ed in particolare:

a) predispone, anche in vista delle scelte di cui al penultimo ed ultimo comma del presente articolo, le linee di indirizzo degli investimenti per orientare l'attività del gestore e predetermina i criteri di individuazione e ripartizione del rischio;
b) definisce il programma di durata delle convenzioni tra un minimo di due ed un massimo di cinque anni, e prevede termini e modalità di esercizio della facoltà di recesso anticipato sia per il caso di inadempimento sia per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, con le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie di cui all'investimento;
c) indica parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, rispetto ai quali valuta la qualità dei risultati ottenuti dal gestore, adottando un periodo di misurazione coerente con la ripartizione del patrimonio, nei vari titoli e valori;
d) dispone per la conservazione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari posseduti e definisce le linee guida per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 14, comma 18, del presente Statuto.

4. - Nella stipulazione e nell'esercizio della convenzione, il Consiglio di Amministrazione persegue l'obiettivo della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio, contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento del Fondo e massimizzando i rendimenti netti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione cura specificamente l'utilizzazione bilanciata di investimenti idonei a soddisfare le esigenze derivanti dall'utilizzo del TFR e delle relative anticipazioni ai sensi del successivo art. 29.

5. - Nella identificazione degli investimenti il Fondo, avvalendosi del gestore ed in collaborazione con la Banca depositaria, rispetta i limiti agli investimenti indicati dall'art. 4 del D.M. Tesoro n. 703/96.

6. - E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto); per i primi tre esercizi verrà adottata solamente la scelta della gestione monocomparto, salvo passaggio alla gestione pluricomparto al termine del primo triennio, e dopo l'acquisizione del parere del Comitato Paritetico, previa variazione del presente Statuto;

7. - Della delibera di attivazione della gestione pluricomparto, vengono adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.    

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Art. 25 Banca depositaria 

1. - Il Fondo deposita le risorse affidate in gestione presso un'unica banca depositaria, sottoscrivendo apposita convenzione di custodia, presso la quale può accendere convenzione per la gestione della tesoreria per la raccolta dei contributi e per la erogazione delle prestazioni, nel rispetto del criterio di separatezza verso il soggetto gestore.

2. - La Banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di cui alla convenzione predetta.

3. - Nella scelta della Banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura di cui all'articolo precedente, con gli opportuni adattamenti.

4. - La convenzione con la Banca depositaria deve prevedere un termine di durata e deve comunque disciplinare il recesso straordinario del Fondo per serie ragioni oggettive e soggettive.    

Art. 26 Beneficiari 

1. - Beneficiari delle prestazioni pensionistiche del Fondo sono i lavoratori associati ovvero, in caso di decesso del lavoratore i soggetti indicati dall'art. 10, comma 3 bis del Decreto; in assenza di tali soggetti il lavoratore associato può disporre a favore di altri beneficiari. In mancanza di beneficiari, legali o convenzionali, la posizione resta acquisita al Fondo.

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Art. 27 Prestazioni 

1. - Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.

2. - Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

3. - Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo; al fine di cui al presente statuto, vale come anno intero anche la frazione di anno.

4. - La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza.

5. - Il lavoratore associato, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. - Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

7. - In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo può essere esercitato a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro e si trovino nella situazione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio.

8. - Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto e - non avendo esercitato la facoltà di trasferimento ai sensi del successivo art. 30 ovvero il diritto di riscatto di cui al successivo art. 31 - non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni previste dal presente Statuto mantiene la posizione presso il Fondo alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento di attuazione e non è ammesso all'esercizio del diritto di voto. 

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Art. 28 Deroghe al regime delle prestazioni 

1. - Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" ex art. 18, comma 7 del Decreto, non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27.

Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

    Art. 29 Anticipazioni 

1. - Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.

2. - Il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili nell'anno, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione, in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo; tale ammontare non potrà essere inferiore al 5% del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre precedente. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.

3. - Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

4. - Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.    

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Art. 30 Trasferimenti ad altro Fondo 

1. - Il lavoratore associato, alle condizioni temporali di cui al successivo comma 4, può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo:

a) ad altro fondo pensione complementare di origine contrattuale cui il lavoratore, persi i requisiti per la qualifica di associato di cui al precedente art. 4, abbia possibilità di accesso in relazione ad un cambiamento di azienda, di settore contrattuale o di categoria giuridica, o, in mancanza di tale possibilità, ad altro fondo costituito ai sensi dell'art. 9 del Decreto;
b) ad altro fondo pensione complementare istituito con accordo collettivo presso l'impresa in cui il lavoratore presta la propria attività, ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo;
c) ad altro fondo pensione complementare costituito ai sensi dell'art. 9 del Decreto, ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo.

2. - L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lettera a); nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. - Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene: entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo nei casi indicati alle lettere b) e c).

4. - La richiesta di trasferimento presso altro fondo può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti nei casi di cui alla lett. a); non prima di cinque anni di permanenza al Fondo nazionale durante i primi cinque anni di vita del Fondo medesimo e successivamente a tale termine non prima di tre anni nei casi di cui alla lett. b); non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza al Fondo nazionale nei casi di cui alla lett. c).

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Art. 31 Riscatto

1. - Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 27, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

2. - In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dai beneficiari di cui al precedente art. 26; in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

3. - Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso; la liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.    

Art. 32 Quota di iscrizione e quota associativa 

1. - Concorrono al finanziamento del Fondo per sostenere le spese di gestione una quota di iscrizione in unica soluzione e una quota associativa, definite ai sensi dell'art. 14, comma 14 del presente Statuto.

2. - I relativi importi sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

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  Art. 33 Patrimonio del Fondo

1. - Il patrimonio del Fondo è alimentato dalle seguenti entrate:

a) dai contributi determinati dai contratti collettivi, destinati a realizzare, al netto della quota associativa di cui al precedente art. 32, la finalità di previdenza pensionistica complementare;
b) da eventuali contributi relativi a posizioni pensionistiche trasferite da altri fondi pensione;
c) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante dalle disponibilità patrimoniali;
d) da eventuali donazioni, eredità e legati;
e) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale.

2. - Sul patrimonio del Fondo gravano le uscite per prestazioni pensionistiche correnti o in forma di capitale.

3. - Distinto dal patrimonio di cui sopra, e soggetto a contabilità separata, è il Conto Associativo costituito con le quote di cui al precedente art. 32; su di esso gravano le spese di gestione. 

  Art. 34 Esercizio sociale

1. - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e sotto questa data vengono chiusi i conti per la redazione dei bilanci relativi al patrimonio ed al Conto Associativo di cui all'art. 33 del presente Statuto.

2. - Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone i progetti di rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente e di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 

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Art. 35 Scioglimento del Fondo

1. - Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di:

- sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo;
- conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

2. - L'Assemblea chiamata a decidere lo scioglimento del Fondo è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei delegati.

3. - La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati.

In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel precedente art. 1 e comunque in adempimento delle disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 11, comma 1 del Decreto.

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